I partiti politici nelle due camere del parlamento
Journal Title: Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko-włoskie - Year 2016, Vol 0, Issue
Abstract
Il punto di partenza per analizzare il funzionamento dei partiti politici all’interno di un parlamento è costituito indubbiamente dal principio costituzionale del pluralismo politico. L’art. 11 c. 1 della legge fondamentale polacca recita: “La Repubblica di Polonia garantisce la libertà di fondare parititi politici e la libertà della loro attività. I partiti politici riuniscono i cittadini polacchi, rispettando il principio di libertà ed eguaglianza, per concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Non vi è dubbio che dal disposto sopraccitato si possono dedurre due aspetti di questo principio, il primo dei quali consiste nello stabilire la libertà di formazione e di azione dei partiti politici. Tale libertà non ha un carattere illimitato, risultando già dalla carta costituzionale stessa il divieto di esistenza per partiti politici e organizzazioni di altro genere che, semplificando, potrebbero essere definite come partiti comunisti, nazisti o fascisti (art. 13). Un secondo aspetto del pricipio di pluralismo politico è costituito dal fatto che l’art. 11 c. 1 della costituzione richiama esplicitamente il concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Tale formulazione non va intesa alla lettera. Essa non significa infatti che i partiti politici (o i loro organi) esercitano direttamente il potere nello Stato in quanto titolari di competenze degli organi dello Stato (art. 6 della legge sui partiti politici). Già da tempo (1993) nella giurisprudenza della Corte Costituzionale polacca si ritiene che questa funzione dei partiti politici deve essere realizzata tramite i meccanismi parlamentari. Infatti la Corte Costituzionale affermó in tale occasione che essa deve “essere esercitata tramite i meccanismi parlamentari. Un elemento di collegamento fondamentale tra un partito politico e tale meccanismo divennero in pratica i club parlamentari dei partiti (...)”. Secondo la Corte Costituzionale ciò significa “tra l’altro, garantire ai partiti politici una situazione giuridica in cui possano liberamente esercitare la loro funzione democratica di formare la politica nazionale, in particolare tramite il parlamento. Tali requisiti si riferiscono anche alla normativa concernente l’organizzazione e le modalità di funzionamento del parlamento. Per essere conforme ai suddetti principi costituzionali la normativa in oggetto non può limitare la libertà di azione dei partiti politici né del loro funzionamento all’interno del parlamento”. Di conseguenza è da ritenersi che, dal momento che il diritto dei parlamenti di associarsi all’interno del parlamento viene dedotto dalla libertà generale dei partiti politici, la libertà della formazione dei gruppi parlamentari ha in realtà valenza costituzionale.
Authors and Affiliations
Krzysztof Grajewski
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